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Servizio online di registrazione marchi | LA CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
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LA CONVENZIONE DI PARIGI PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

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La tutela dei diritti di Proprietà Industriale è regolata in Italia non soltanto dalle norme nazionali, ma anche da trattati internazionali di cui l’Italia è firmataria.

La Convenzione di Parigi, tra i vari trattati internazionali, costituisce l’accordo più importante, sia per il numero di Paesi aderenti, ad oggi 173, sia per l’effetto che esso ha determinato nell’adozione delle norme nazionali in materia di Proprietà Industriale dettate da ogni singolo Paese, contribuendo ad un sostanziale coordinamento tra le stesse, a partire dal 20/03/1883, quando fu sottoscritta per la prima volta da 11 Stati, tra cui l’Italia.

La versione originale della Convenzione è stata in seguito aggiornata e rivista in base alle intervenute esigenze, e vi hanno aderito negli anni molti altri Paesi, sino all’ultimo emendamento risalente al il 28 settembre 1979.

I Paesi a cui si applica la Convenzione di Parigi sono costituiti in un’Unione per la protezione della Proprietà Industriale, al fine di garantire ai cittadini ed alle imprese di ciascuno dei Paesi aderenti, in tutti gli altri Paesi facenti parte dell’Unione, gli stessi vantaggi e gli stessi diritti che le rispettive leggi nazionali riservano loro. I cittadini e le imprese di uno dei Paesi dell’Unione, quindi, godranno negli altri Paesi della stessa protezione riservata ai cittadini di quel Paese in materia di Proprietà Industriale.

Una delle conseguenze più immediate, in tema di marchi d’impresa, di cui è possibile avvalersi, è il diritto di rivendicare la priorità di un precedente deposito, previsto dall’art. 4 delle Convenzione di Parigi, che prevede espressamente: “Chiunque avrà validamente depositato in uno dei Paesi dell’Unione una domanda di … marchio …, godrà, per eseguire il deposito negli altri Paesi, di un diritto di priorità entro 6 mesi”.

Pertanto, grazie alla reciprocità degli accordi sottoscritti con la Convenzione di Parigi, a cui hanno aderito sia l’Italia, sia l’Unione europea, il richiedente la registrazione di un marchio italiano o di un marchio dell’Unione europea, che sia residente o che abbia la sede in detti territori, ha il diritto di rivendicare la priorità del primo deposito, entro 6 mesi, per il deposito del marchio negli altri Paesi dell’Unione, ovvero negli altri Paesi aderenti alla Convenzione di Parigi.

Ciò significa, in concreto, che il richiedente che voglia ottenere la registrazione del suo marchio in un altro Paese ha la facoltà, rivendicando la priorità del primo deposito, di retrodatare l’efficacia dello stesso alla data del primo deposito, come se entrambe le domande di registrazione fossero state depositate lo stesso giorno.

Tale facoltà ha delle conseguenze pratiche molto importanti, perché consente al richiedente di rimandare la protezione del marchio in determinate aree geografiche di interesse, senza essere pregiudicato dall’eventuale ritardo, qualora, nel frattempo, un terzo avesse depositato un marchio simile.